Protocollo d’intesa tra Fondazione Cetacea e GCA VIII Regione Emilia-Romagna

PROTOCOLLO D’ INTESA TRA LA FONDAZIONE CETACEA – ONLUS E L’ASSOCIAZIONE GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA VIII REGIONE EMILIA ROMAGNA- ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RECUPERO ANIMALI MARINI IN DIFFICOLTA’ E SUPPORTO AD ATTIVITA’ SCIENTIFICHE

La Fondazione Cetacea ONLUS (d’ora in avanti denominata Fondazione Cetacea) con sede legale in via Torino, 7/a – 47838 Riccione (RN), e con una sede sede distaccata a Marina di Ravenna, Codice Fiscale 91013990402, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sauro Pari,

e

l’Associazione Guardia Costiera Volontaria, con sede legale in via A. Oriani, 44 -48121, Ravenna (RA), Codice Fiscale 92050360392 legalmente rappresentata nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giuseppe Curcella,

Premesso

che la Guardia Costiera Ausiliaria svolge attività di intervento in mare in supporto delle attività istituzionali delle Capitanerie di Porto, disponendo di personale e professionalità relativamente alle attività in mare ed inoltre iscritta al Ministero dell’ambiente come Associazione di protezione ambientale

che la Fondazione Cetacea svolge attività finalizzate alla ricerca e alla conservazione delle tartarughe e dei mammiferi marini, che tale attività consiste nella riabilitazione di singoli individui (tramite un centro di recupero), nella sensibilizzazione di categorie coinvolte nella salvaguardia di questi animali, nella raccolta dati su individui spiaggiati o accidentalmente catturati nel corso delle campagne di pesca, nella marcatura degli esemplari rilasciati ;

che esiste una stretta affinità tra le due organizzazioni per quanto riguarda obiettivi ed attività;

 

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Viene attivata una collaborazione tra Fondazione Cetacea e Guardia Costiera Ausiliaria per quanto riguarda la conservazione delle tartarughe e dei mammiferi marini nella Provincia di Ravenna.

Art. 2

Al fine di garantire un pronto intervento sugli esemplari in difficoltà, Fondazione Cetacea indicherà come parte della sua rete di operatori per le regioni Emilia Romagna e Marche, la Guardia Costiera Ausiliaria per la provincia di Ravenna.
Art. 3
Fondazione Cetacea si impegna a coinvolgere la Guardia Costiera Ausiliaria in tutte le azioni di recupero, monitoraggio, divulgazione che si svolgeranno nel territorio della Provincia di Ravenna, si impegna altresì a svolgere corsi di preparazione del personale della Guardia Costiera Ausiliaria a titolo gratuito

Art. 4
Al fine di informare le autorità e le istituzioni della collaborazione fra i due Enti, Fondazione Cetacea si impegna a divulgare presso gli stessi i termini del presente accordo e autorizza la Guardia Costiera Ausiliaria ad agire parimenti.

Art. 5

Ciascuna delle parti si impegna fin d’ora ad individuare, ai fini della gestione del presente accordo, un referente di contatto per facilitare lo sviluppo delle attività in comune che si vogliano sviluppare.
Ognuna delle attività che saranno promosse all’interno delle aree tematiche di cui ai precedenti articoli saranno concordate ed esplicitate nei dettagli operativi attraverso specifici programmi da approvarsi dalle parti. Nei progetti saranno esplicitati tempi, modi, attribuzione di ruoli e delle responsabilità, soggetti professionali e competenze coinvolte. Tali programmi saranno armonizzati nel calendario annuale delle attività. La preparazione e il coordinamento dei singoli programmi di attività potranno essere curate da referenti di volta in volta individuati in accordo dalle parti.

Art. 6

Nell’ambito della promozione delle attività comuni in territorio provinciale di Ravenna, al fine di dare maggiore incisività alle diverse azioni promosse, le due parti si impegnano a concordare preventivamente qualsiasi iniziativa di comunicazione che si voglia intraprendere riguardante le attività comuni e di citare comunque e in qualsiasi contesto sempre il nome dei due enti collaboranti al progetto.

Art. 7

Gli oneri sostenuti dalla Guardia Costiera Ausiliaria derivanti dagli interventi su animali in difficoltà (carburante, materiale di consumo, spese organizzative), verrà rimborsata dietro presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 8

Per le attività condotte in collaborazione e coordinate all’interno dei singoli programmi di attività a nessun titolo l’Associazione Guardia Costiera Ausiliaria, a fronte del presente accordo, potrà essere considerata licenziataria dei marchi di Fondazione Cetacea. Essa pertanto non avrà in nessun caso facoltà di usare i marchi di Fondazione Cetacea per contraddistinguere i propri prodotti ed attività. Laddove previsto l’Associazione avrà facoltà di usare il marchio della Fondazione Cetacea che ne concederà l’utilizzo con autorizzazione scritta. Parimenti per le attività condotte in collaborazione e coordinate all’interno dei singoli programmi di attività a nessun titolo la Fondazione Cetacea a fronte del presente accordo, potrà essere considerata licenziataria dei marchi della Guardia Costiera Ausiliaria. Essa pertanto non avrà in nessun caso facoltà di usare i marchi della Guardia Costiera Ausiliaria per contraddistinguere i propri prodotti ed attività. Laddove previsto a Fondazione Cetacea avrà facoltà di usare il marchio della Guardia Costiera Ausiliaria che ne concederà l’utilizzo con autorizzazione scritta.

Art. 9

Le parti, al fine di promuovere programmi comuni, si impegnano ad individuare canali preferenziali per reperire fondi e mezzi a livello locale e nazionale.

Art. 10

Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente accordo non sarà efficace ove non risulti da atto scritto, sottoscritto dai rappresentanti di ambo le parti.
Qualsiasi comunicazione o notifica da eseguirsi da una delle parti all’altra in base al presente accordo dovrà essere fatta esclusivamente, a pena di inefficacia, agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe.

Art. 11

Il presente accordo sarà registrato solamente in caso d’uso a richiesta di una delle parti.

Art. 12

Il presente accordo potrà essere risolto su richiesta motivata di una delle parti; tale richiesta dovrà essere inoltrata alle parti con preavviso di almeno due mesi.

Art. 13

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla sua firma. L’accordo potrà essere rinnovato anche tacitamente qualora le parti concordino attraverso debita comunicazione.

Per Fondazione Cetacea:                                                                             Per Guardia Costiera Ausiliaria

Presidente e legale rappresentante Sauro Pari                                                 Presidente Dott. Giuseppe Curcella

Rimini li, 10 settembre 2015