Statuto Regionale….da eliminare

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA
Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

E’ costituita la Associazione di Volontariato denominata “Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia – Romagna”.

La “Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia – Romagna” è una Sezione Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale cui aderisce per scopi e finalità. E’ istituita ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, non persegue fini di lucro ed è indipendente da qualsiasi ideologia politica.

Il nome e il marchio “Guardia Costiera Ausiliaria -VIII Ragione Emilia – Romagna-” sono una specificazione di quelli di proprietà Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale alla quale spetta esclusivamente adottare tutte le iniziative per la loro tutela.

Art. 2 – Sede e durata

La “Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia– Romagna-” ha sede legale in Ravenna, in Piazza Bernini n. 7. L’Assemblea, con propria delibera, può modificare la sede dell’Associazione e può inoltre istituire sedi secondarie, Centri Operativi e Gruppi Locali nell’ambito della Regione.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e oggetto sociale

La “Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione Emilia – Romagna”, opera nel campo della protezione civile e consegue le finalità previste dalla Legge Regionale dell’Emilia e Romagna , n. 37 del 2 Settembre 1996.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere , organizzare e valorizzare tutte le attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita chi vi si svolge, di concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico monumentale ed archeologico, riferiti all’ambiente marittimo e delle acque interne.

Per conseguire tali scopi di solidarietà sociale, l’Associazione:

– promuove ed organizza le energie regionali disponibili a concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne;

– effettua, per lo scopo suddetto e mediante propria organizzazione, i suoi uomini ed i suoi mezzi, a titolo di volontariato, di sua iniziativa, o, a richiesta delle Autorità e di Privati, servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo di perdersi in mare e nelle acque interne;

– organizza e svolge azioni di assistenza ai naufraghi ed alle loro famiglie ed in genere azioni di solidarietà sociale a favore della gente di mare e in favore di quanti svolgono attività marinare;

– svolge, anche su base convenzionale, servizi ausiliari e di supporto alla Guardia Costiera, alla Protezione Civile ed alle altre Autorità responsabili della tutela del patrimonio e dell’ambiente marino, nonché di ogni altro pubblico interesse connesso o attinente alle attività nautiche;

– svolge servizi di assistenza sanitaria alle unità da pesca professionale durante campagne di pesca ed altre circostanze in cui la pesca sia esercitata in gruppi.

– organizza e svolge corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per creare e migliorare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano le attività nautiche a qualsiasi livello esse vengano svolte;

– effettua studi e ricerche , anche su richiesta di organismi pubblici o privati; concede premi, bandisce borse di studio, partecipa ad organismi nazionali ed internazionali, organizza convegni e manifestazioni dedicate allo sviluppo della nautica;

TITOLO SECONDO

RACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 4 – Raccordo delle attività con la Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale

Per garantire la necessaria circolazione delle informazioni relative alle iniziative programmate ed il coordinamento delle attività in ambito nazionale, la Guardia Costiera Ausiliaria Regionale comunica alla Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale:

  • il programma annuale di attività che si intendono assumere in ambito regionale;

  • la relazione a consuntivo degli amministratori;

  • il numero degli Organi Operativi Locali ( Centri Operativi e Gruppi) costituiti nella Regione;

  • il numero degli associati;

Per lo svolgimento di iniziative nazionali che per loro natura richiedano la collaborazione di strutture territoriali, la Guardia Costiera Ausiliaria -VIII Regione Emilia Romagna- rappresenta a livello locale la Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale nonché sua sede operativa e, conseguentemente, esercita a livello territoriale le competenze che le vengono attribuite sulla base di un programma dettagliato degli interventi.

TITOLO TERZO

SOCI E LORO CATEGORIE – AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 5 – Soci

Possono aderire alla Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia e Romagna:

Le persone fisiche che:

  • abbiano compiuto il 18° anno di età, o anche inferiore agli anni 18 con il consenso di chi esercita la potestà;

  • si impegnino, nell’ambito delle loro possibilità, a prestare le loro opera volontaria e gratuita per gli scopi dell’Associazione;

  • siano in possesso di adeguati requisiti fisici e sanitari compatibili con l’impiego;

  • non siano stati definitivamente condannati per un delitto contro la sicurezza della navigazione o contro l’ambiente marino; e comunque per un fatto che comporti la interdizione dai pubblici uffici.

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale..

Le quote o i contributi associativi non sono né rivalutabili né trasmissibili.

Art. 6 – Ammissione dei soci

Chi intenda essere ammesso quale socio volontario dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo Regionale richiesta scritta contenente le seguenti indicazioni:

-nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;

-effettiva attività di lavoro svolto o specializzazione professionale;

-dichiarazione di volersi attenere alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Il Consiglio di Direttivo si riserva, in ogni caso, di richiedere qualsiasi altra notizia o documentazione che riterrà opportuna al fine di poter deliberare in merito alla richiesta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale sono inappellabili.

La domanda viene perfezionata dal pagamento della quota sociale, dall’iscrizione del soci nell’apposito registro e dal rilascio della tessera sociale da parte della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale.

Art. 7- Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno:

  1. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima lo scadere dell’esercizio finanziario;

  2. per recesso, in caso di dissenso sull’ammontare della quota sociale o per mancato pagamento della stessa;

  3. per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale, per aver contravvenuto alle disposizioni statutarie o per atti di accertata gravità, contrari all’etica dell’Associazione, fondata sull’onestà, sul disinteresse, sull’amore per il mare e sulla severità dei costumi. Il provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante RRR, che avrà vigore dalla data della comunicazione. I provvedimenti disciplinari adottati sono trascritti in apposito registro e sulle cartelle personali.

TITOLO QUARTO

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi della Guardia Costiera Ausiliaria -VIII Regione Emilia Romagna- :

  • l’Assemblea Regionale dei soci;

  • il Consiglio Direttivo Regionale

  • il Presidente;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

  • il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi restano in carica tre anni, sono rinnovabili e rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi titolari.

Art. 9 – L’Assemblea Regionale dei soci

L’Assemblea è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Si riunisce in sessione ordinaria due volte l’anno:

– entro il 31 maggio per l’approvazione dell’attività svolta nell’anno precedente e del conto consuntivo;

– entro il 30 novembre per l’approvazione del programma di attività annuale e del bilancio preventivo.

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche o quando il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale.

In caso di impedimento ciascun socio può indicare un sostituto delegato a rappresentarlo in seno all’Assemblea,. Ciascun sostituto non può ricevere più di una delega.

Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea Regionale

Spetta all’Assemblea:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale con le modalità di cui al successivo art. 13;

  • nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • nominare il Collegio dei Probiviri;

  • approvare il programma delle attività sociale e ne indica le scelte strategiche e di politica generale dell’Associazione;

  • indicare le iniziative produttive di reddito e la loro destinazione

  • approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

  • stabilire annualmente la misura delle quote associative;

  • approvare la relazione annuale del Presidente sull’attività svolta;

  • approvare lo Statuto e le sue modificazioni in seduta straordinaria;

  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo Regionale

L’Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo Regionale composto da un numero di membri stabilito dalla Assemblea ed eletto fra i soci e non può essere inferiore a cinque o superiore a sette cui si aggiunge il Presidente che lo presiede ed il Vice presidente.

Al suo primo insediamento il Consiglio Direttivo Regionale nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario , il Tesoriere e l’Ispettore Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ed è affiancato dal Delegato Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale e dal rappresentante della Protezione Civile Regionale, qualora assegnati.

Spetta al Consiglio Direttivo Regionale:

  • approvare eventuali proposte di variazione del bilancio, che non comportino maggiori oneri a carico dei soci, né determinino riduzione degli aggregati di spesa riguardanti l’attività operativa

  • deliberare sulla istituzione, sulla composizione e sul funzionamento dei Centri Operativi e Gruppi Locali o altri organismi consultivi dell’Associazione;

  • deliberare sulla eventuale partecipazione dell’Associazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle finalità istituzionali della Guardia Costiera Ausiliaria Regionale;

  • deliberare sull’ammissione dei soci;

  • assegnare ai soci meritevoli, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, onorificenze o riconoscimenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale deve, in particolare:

  • predisporre il bilancio di previsione entro il 15 novembre e il conto consuntivo entro il 15 maggio di ciascun anno e proporre le eventuali variazioni di bilancio;

  • deliberare sulla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative per l’attuazione del programma annuale di attività;

  • stabilire la data di convocazione dell’Assemblea e fissarne l’ordine del giorno;

  • deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni necessari al funzionamento dell’Associazione;

  • assumere e determinare il trattamento economico del personale dipendente, sulla base del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore terziario.

Art. 12 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi e ne assume la difesa attiva e passiva in giudizio;

  • convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissa gli ordini del giorno delle riunioni relative, dirige e modera le discussioni ed i dibattiti;

  • dispone l’impiego degli uomini e mezzi, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali da lui presieduti;

  • cura e mantiene i rapporti con le Autorità di Governo, con gli Organismi Internazionali, le Forze Politiche e Sociali;

  • assume la responsabilità delle pubblicazioni, notiziari e comunicati ed ogni altro mezzo di informazione pubblica riguardante l’Associazione;

  • adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente lo svolgimento di particolari funzioni e può affidare la trattazione di argomenti di propria competenza ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è incaricato delle funzioni vicarie che comportano la sostituzione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, del Presidente.

Art. 13 – Funzionamento degli Organi collegiali

Le sedute degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo in seconda convocazione sono validamente costituiti con la presenza di un terzo degli aventi diritto.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Quando si decide sullo Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 3/4 dei componenti, con voto segreto se richiesto da un decimo dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tutti gli Organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono presieduti dal Presidente che convoca le riunioni , anche a mezzo fax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data fissata. Negli stessi termini, l’avviso di convocazione è affisso presso la sede sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche a mezzo telefono.

La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione; per l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo sono previste una prima e una seconda convocazione.

Il verbale di ciascuna riunione è approvato nella seduta successiva.

Gli Organi devono essere rinnovati entro un mese dalla fine del mandato.

I membri di ciascun Organo collegiale, con esclusione dell’Assemblea, che non partecipino senza adeguata giustificazione a tre riunioni consecutive decadono immediatamente e sono rinnovati entro un mese dalla decadenza, salvo che ci si trovi negli ultimi tre mesi del mandato.

Art. 14 – Collegio dei Revisori

Il controllo dell’amministrazione della Guardia Costiera Ausiliaria Regionale è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e dalla prima riunione verrà eletto il Presidente

I Revisori partecipano alle sedute degli Organi collegiali

Art.15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea ed esercita , oltre alle attribuzioni previste dall’art.7 dello Statuto, le funzioni di arbitrato tra i soci e tra loro e la Guardia Costiera Ausiliaria Regionale per tutto quanto concerne l’attività nei settori statutari ed i rapporti sociali.

Quando il Collegio si costituisce in Collegio Arbitrale viene integrato da un membro per ciascun socio parte delle controversie.

Avverso il lodo arbitrale è ammesso l’appello al Collegio Nazionale dei Probiviri

TITOLO SESTO

RESPONSABILITA` – BILANCI

Art. 16 – Responsabilità dei dirigenti

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie e prive di compensi. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute. Eventuali diarie o trasferte assegnate a dirigenti o delegati della Associazione che effettuano missioni per conto della stessa devono esclusivamente coprire le effettive spese sostenute ed in ogni caso non possono rappresentare compensi per mancato guadagno o altro.

I Consiglieri ed i Revisori, in quanto dirigenti di una Associazione di persone non riconosciuta, portano responsabilità personale e solidale degli atti compiuti in nome dell’Associazione; il loro operato dovrà essere improntato alla diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 17 – Finanziamento, patrimonio e amministrazione

Le entrate della Guardia Costiera Ausiliaria Regionale sono costituite dalle quote associative, dai contributi volontari dei soci, dalle contribuzioni di enti ed istituzioni pubbliche e private, dai lasciti, dalle donazioni e dai proventi per servizi resi ad altri.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nella predisposizione del bilancio e nella redazione del programma dell’attività annuale, la Guardia Costiera Ausiliaria Regionale ripartisce le proprie risorse in modo da destinare una quota delle entrate ai propri Centri Operativi e Gruppi Locali per lo svolgimento delle iniziative, sulla base del programma generale approvato.

La Guardia Costiera Ausiliaria -VIII Regione Emilia Romagna- gode di piena autonomia amministrativa e finanziaria e, pertanto, risponde in proprio nei confronti dei terzi per le proprie obbligazioni, esclusa ogni solidarietà debitoria delle altre strutture nazionali e locali.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma verranno reinvestiti in beni ed attività per il miglioramento dei servizi resi,.

Art. 18 – Quote sociali ed elenco associati

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l’ammontare della quota sociale in base alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo della Guardia Costiera Nazionale, con le conseguenti ripartizioni e lo comunicherà ai Centri Operativi e Gruppi Locali.

Il Consiglio Direttivo Regionale farà pervenire alla Sede Nazionale l’elenco degli aderenti e dei rinnovi, completo dei dati anagrafici e di residenza, unitamente alle quote di sua pertinenza.

La Sede Nazionale invierà al Consiglio Direttivo Regionale le relative tessere sociali.

Art. 19 – Scioglimento e liquidazione

La delibera che dispone lo scioglimento dell’Associazione deve essere comunicata alla Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale, la quale deve indicare la persona del liquidatore, determinandone i poteri, e l’obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue alla Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale.

Per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

TITOLO SETTIMO

NORME REGOLAMENTARI INTERNE

Art. 20 – Rapporti con i Centri Operativi e dei Gruppi Locali.

La Guardia Costiera Ausiliaria Regionale, nella propria autonomia organizzativa, di indirizzo e gestionale e su proposta dell’Ispettore Regionale, può costituire Centri Operativi e Gruppi Locali per lo svolgimento delle attività in ambito locale:

Il Centro Operativo costituisce l’unità organizzativa territoriale che attua le direttive della Guardia Costiera Ausiliaria Regionale nell’ambito del proprio territorio ed assicura la realizzazione concreta dei programmi e la loro traduzione in operazioni, anche attraverso il coordinamento dei Gruppi costituiti nell’ambito del proprio Circondario Marittimo.

I Centri Operativi sono retti da Volontari in possesso di adeguati requisiti nominati su delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

I Centri Operativi potranno emanare i propri regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

I Centri Operativi locali rappresentano “ l’unità operativa di linea “ la cui composizione dipende da volontari disponibili sul posto che non possono essere inferiori a15 elementi.

La costituzione del Gruppo è disposta con provvedimento della Guardia Costiera Ausiliaria Regionale dopo che l’Ispettore Regionale ne ha valutato l’efficienza operativa e la sua capacità ad offrire il servizio al pubblico.

All’atto della sua costituzione, ciascun Gruppo ” adotta ” un tratto di costa e relative acque antistanti, assumendone la tutela e la sicurezza.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21- Approvazione dello Statuto

Il presente Statuto è sottoposto ad approvazione della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale per la valutazione di conformità alla normativa nazionale.

L’Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo Regionale per l’adozione di eventuali, non sostanziali, modificazioni da apportare allo Statuto in conseguenza dell’adeguamento alla normativa nazionale ed alle disposizioni dell’art. 3 della Legge Regionale nr. 37 del 2/9/96 dell’Emilia e Romagna relativo alla iscrizione dell’Associazione nel registro delle organizzazioni di volontariato .

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto ed il Regolamento della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale. In via residuale si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni regolanti la materia.

Approvato con assemblea straordinaria del 17-Febbario-2005

Ravenna, lì 17-2-2005

Il Presidente

Dott. Claudio Miccoli