Regolamento Nazionale GCA

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA onlus

Regolamento Nazionale approvato dal C.D.N. con delibera n. 1 del 9 marzo 2008

Modificato all’art.15 dal C.D.N. nella seduta del 5 marzo 2011

Ratificato l’art. 15 dalla Assemblea Nazionale del19 giugno 2011

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Art. l

Organizzazione e finalità

Nell’ambito della Guardia Costiera Ausiliaria- Onlus è istituito il Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria – Onlus, svolto – in attività di supporto alle Istituzioni con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati – mediante l’organizzazione e l’impiego di uomini e di mezzi localmente disponibili.

Le attività di cui al precedente comma, svolte nelle aree funzionali di cui al successivo art. 5, non sono condotte in maniera autonoma, ma dirette e coordinate dalle Autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.

Ai fini dei comma precedenti, il presente Regolamento:

  1. a) regola e disciplina, ai sensi e per gli effetti della legge n. 266/ 91, il Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria – Onlus;
  2. b) integra lo statuto associativo della Guardia Costiera Ausiliaria – Onlus, come modificato e approvato con delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei soci del 26 novembre

2004, con conseguente modifica delle relative disposizioni con esso incompatibili, da ratificarsi secondo i principi giuridici che hanno disciplinato la costituzione;

  1. c) annulla e sostituisce il precedente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 5 dellO aprile 2001.

Art. 2

Rapporti con le Pubbliche Istituzioni

Nelle attività oggetto della presente disciplina, i responsabili delle strutture centrali e periferiche del Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria, come definiti ai successivi articoli 10, 11, 12 e 13 mantengono rapporti di relazione funzionale con le Autorità centrali e periferiche di riferimento, alle quali offrono, per le determinazioni di merito, le proprie capacità organizzative ed operative, quale valutato supporto per la tutela dei pubblici interessi oggetto di salvaguardia.

Art. 3

Rapporti con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

In ragione del riconoscimento accordato all’Associazione, quale componente ausiliaria della Guardia Costiera-Istituzione, costituisce specifico onere del Servizio di cui al precedente art. 2, adoperarsi affinché venga assicurato, ad ogni livello di organizzazione, quel necessario e preventivo collegamento con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, di grado non inferiore a Capitano di Vascello, designato dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria:

  1. a) partecipa a tutti i lavori del Consiglio stesso, vertenti su tematiche di interesse o di coinvolgimento delle funzioni del Corpo, a garanzia del riconoscimento accordato;
  2. b) fornisce consulenza specialistica e professionale in tutte quelle attività che, direttamente o di riflesso, si sviluppano in ambito demaniale marittimo portuale, assistendo a tal fine il Coordinatore Nazionale del Servizio di cui al successivo art. 11, anche per quanto concerne la predisposizione dei programmi di formazione del personale volontario, per le parti di interesse del Corpo;
  3. c) garantisce il giusto collegamento tra la Guardia Costiera Ausiliaria ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Art. 4

Rapporti con le Autorità Marittime locali

Un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto di grado non inferiore a Tenente di Vascello, designato dal Direttore Marittimo competente per giurisdizione, membro di diritto del Consiglio Direttivo Regionale:

  1. a) partecipa a tutti i lavori del Consiglio Direttivo Regionale, vertenti su tematiche di interesse o di coinvolgimento delle funzioni del Corpo, a garanzia del riconoscimento accordato;
  2. b) fornisce consulenza specialistica e professionale in tutte quelle attività che, direttamente o di riflesso, si sviluppano in ambito demaniale marittimo portuale;
  3. c) garantisce il giusto collegamento tra il Consiglio Direttivo Regionale e la Direzione Marittima competente per giurisdizione, nonché con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, tramite la predetta Direzione Marittima;
  4. d) presiede, secondo preciso calendario, con lo stesso concertato, la commissione d’esame prevista dal successivo art. 8 per l’ammissione al servizio degli aspiranti volontari.

Art. 5

Aree funzionali d’impiego

Il Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria esplica le attività di supporto alle Istituzioni nelle seguenti aree funzionali:

  1. a) comunicazioni;
  2. b) supporto in attività in mare, sui laghi e sui fiumi;
  3. c) supporto in attività a terra;
  4. d) informazione.

Art. 6

Organizzazioni associate alla Guardia Costiera Ausiliaria

Le Organizzazioni che si associano alla Guardia Costiera Ausiliaria, secondo quanto previsto dall’art. 8 dello statuto, nell’espletamento delle attività di supporto alle Istituzioni in veste di associate, assumono i medesimi segni e caratteri distintivi della Guardia Costiera Ausiliaria, con esclusione di qualunque altra denominazione, caratterizzazione o segni di individuazione in precedenza posseduti.

Analogamente, i volontari operativi ed i mezzi di dette organizzazioni indossano le medesime tenute e espongono i medesimi laghi di cui al successivo art. 15.

Art. 7

Ammissione al servizio

Le organizzazioni associate alla Guardia Costiera Ausiliaria, di cui all’art. 8 dello statuto, operanti su tutto il territorio nazionale, avanzano al Consiglio Direttivo Nazionale formale richiesta di ammissione al servizio di volontariato di Protezione Civile di ogni socio che ne faccia domanda, previa positiva valutazione dei seguenti requisiti:

  1. a) aver compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero, in caso di età inferiore agli anni 16, manifestazione espressa del consenso dei genitori;
  2. b) aver sana e robusta costituzione;
  3. c) saper nuotare e vogare, limitatamente al personale impiegato sui mezzi nautici;
  4. d) aver gli stessi requisiti di moralità previsti dal codice della navigazione per l’ammissione alle categorie della gente di mare.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle generalità complete e domicilio esatto del richiedente, l’espressa dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione.

Nella domanda il richiedente deve indicare l’area funzionale di cui al precedente art. 5 in cui intende offrire la propria opera di volontariato, l’area geografica in cui è disponibile all’impiego.

Alla domanda devono essere allegate 2 (due) foto tessera, certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneità al servizio di volontariato, certificato dei carichi pendenti o autocertificazione, certificato di nuoto e voga.

Le Organizzazione associate alla Guardia Costiera Ausiliaria di cui all’art. 8 dello Statuto, operanti a livello locale, avanzano, per il tramite del Coordinatore Regionale del Centro di Coordinamento Regionale di cui al successivo art. 12, la richiesta di ammissione al servizio di ogni socio che ne faccia domanda, secondo quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 4.

Gli aspiranti volontari minorenni devono presentare la propria domanda controfirmata dai genitori o altro soggetto che ne ha la potestà.

Per tutte le categorie di Soci la domanda deve essere accompagnata dal versamento della corrispondente quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il volontario ammesso nella Guardia Costiera Ausiliaria diventa socio della stessa a tutti gli effetti, acquisendo i relativi diritti e doveri.

Tutti i volontari sono obbligatoriamente assicurati durante l’attività, al sensi della L.266/ 91.

Art. 8

Formazione

Prima di poter essere impiegati sui mezzi nautici nelle attività di supporto alle Istituzioni di cui all’art. 1, i volontari ammessi a far parte del servizio di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria – ricevuta una formazione specifica, secondo un comune programma elaborato dal Consiglio Direttivo N azionale, sulla scorta delle seguenti linee guida didatticooperativo

– sono sottoposti a prova di esame finale dinanzi ad una commissione che ne valuta l’idoneità ai fini del servizio:

  1. a) nozioni sul volontariato, sul Sistema Nazionale di Protezione Civile, sull’organizzazione statale e internazionale della ricerca e soccorso in mare, sull’organizzazione statale delle emergenze sanitarie;
  2. b) tecniche di salvamento a nuoto in mare e acque interne al fini del conseguimento del relativo brevetto, nozioni di primo soccorso sanitario;
  3. c) nozioni di arte marinaresca, uso e condotta di attrezzature e mezzi nautici;
  4. d) nozioni e uso di apparecchiature di comunicazione;
  5. e) capacità di relazionarsi con il personale delle Istituzioni, con le persone soccorse e con i terzi.

Sono esentati dai corsi di formazione e dall’esame finale, gli aspiranti all’ammissione al servizio di volontariato di Protezione Civile, se:

  1. a) militari, in servizio o in congedo;
  2. b) iscritti alla gente di mare;
  3. c) skippers e marinai professionisti del diporto nautico,·

Art. 9

Gratuità della prestazione

L’attività del volontario di protezione civile della Guardia Costiera Ausiliaria non è retribuita.

Al volontario sono rimborsate dall’Organizzazione della Guardia Costiera Ausiliaria le spese effettivamente sostenute e documentate, in riferimento all’attività prestata, entro i limiti stabiliti dall’Organo amministrativo nazionale dell’Associazione.

L’Associazione assicura il volontario contro gli infortuni, le malattie e i danni cagionati a terzi nell’esercizio delle attività di supporto alle Istituzioni di cui all’art. 1.

Art. 10

Struttura operativa

Per lo svolgimento del servizio di volontariato di Protezione Civile, la Guardia Costiera Ausiliaria si avvale di una struttura centrale e periferica, così articolata:

  1. a) un Centro di Coordinamento Nazionale, cui è proposto un Coordinatore Nazionale del servizio;
  2. b) Centri di Coordinamento Regionali, cui sono preposti Coordinatori Regionali delle attività di supporto;
  3. c) Centri Operativi locali delle singole attività di supporto.

Art. 11

Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale del Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria, è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera ai sensi dell’art. 22 dello statuto. Il Coordinatore Nazionale:

  1. a) sovrintende all’organizzazione del servizio di volontariato, sotto le direttive del Presidente Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria;
  2. b) svolge l’attività ispettiva sull’articolazione periferica del servizio di volontariato.
  3. c) costituisce punto di raccordo tra gli elementi di organizzazione periferica del Servizio ed il Presidente Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria;
  4. d) dura in carica tre anni e può essere riconfermato;
  5. e) in occasione del suo insediamento, è presentato dal Presidente Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria alle Autorità centrali di cui all’Art. 1.

Quando assente o impossibilitato, esso è sostituito da un Vice Coordinatore Nazionale, nominato ai sensi del comma primo.

Art. 12

Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale del Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria, è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale, con delibera in analogia dell’art. 22 dello Statuto.

Il Coordinatore Regionale del Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria:

  1. a) sovrintende all’organizzazione regionale del servizio, sotto le direttive del Presidente Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria;
  2. b) svolge l’attività ispettiva sull’articolazione periferica regionale del servizio di volontariato;
  3. c) costituisce punto di raccordo tra i Centri operativi locali ed i vertici regionali della Guardia Costiera Ausiliaria;
  4. d) dura in carica tre anni e può essere riconfermato;
  5. e) in occasione del suo insediamento, è presentato dal Presidente Regionale alle Autorità regionali di cui all’art. 1.

Quando assente o impossibilitato, esso è sostituito da un Vice Coordinatore Regionale, nominato ai sensi del comma primo.

Art. 13

Il Capo Centro Operativo locale

Il Capo Centro Operativo locale del Servizio di volontariato di Protezione Civile della Guardia Costiera Ausiliaria, è nominato dal Coordinatore Regionale del Centro di Coordinamento Regionale di cui al precedente art. 12.

Il Capo Centro operativo locale:

  1. a) è responsabile dell’operatività e dell’impiego dei mezzi e dei volontari facenti capo al suo centro, nelle attività di supporto alle Istituzioni e sotto la direzione e il coordinamento di queste;
  2. b) assicura la realizzazione concreta dei programmi e delle direttive ricevute da parte del Coordinatore Regionale e Nazionale del servizio;
  3. c) cura la formazione dei volontari facenti parte del Centro Operativo locale, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
  4. d) in occasione del suo insediamento, è presentato dal Coordinatore Regionale del Servizio alle Autorità locali di cui all’art. 1.

Quando esso è assente o impossibilitato, la responsabilità dell’operatività è garantita dal Vice Capo Centro, nominato ai sensi del comma primo.

Art. 14

Impiego operativo

I Centri di Coordinamento Regionale del Servizio che intendono svolgere attività di supporto alle attività delle Istituzioni nelle aree funzionali di impiego di cui al precedente art. 5, chiedono all’Autorità di riferimento, sotto la cui direzione e coordinamento si offrono di operare, di essere inserite nelle pianificazioni dalle stesse redatte per specifiche materie funzionali.

A tal fine comunicano formalmente:

  1. a) le risorse in termini di uomini e di mezzi a disposizione, loro consistenza numerica e dislocazione sul territorio regionale, relativa specializzazione degli associati, nonché ogni eventuale variazione delle stesse;
  2. b) il programma operativo annuale di impiego delle suddette risorse, in relazione a tutte o singole aree funzionali di cui al precedente art. 5;
  3. c) ogni altro elemento ritenuto opportuno per la migliore organizzazione funzionale dell’attività.

I Centri di Coordinamento Regionale del Servizio modificano il proprio programma operativo di impiego – anche in termini di dotazioni integrative – secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità competente, sotto il cui coordinamento e direzione operano, al fine di adeguarlo alle esigenze di tutela poste nella responsabilità della medesima Autorità.

 

Art. 15

Dotazioni ed equipaggiamenti

Il personale volontario, i mezzi nautici e gli equipaggiamenti in dotazione al servizio di volontariato di protezione civile della Guardia Costiera Ausiliaria si uniformano ai seguenti criteri standard:

  1. a) I volontari sono tenuti ad acquistare a proprie spese e indossare, durante gli interventi istituzionali, o manifestazioni alle quali l’Associazione partecipa ufficialmente, la tenuta di servizio che consiste in:

 

1) Per la rappresentanza ordinaria:

1.1 estate:

  • camicia di colore bianco, mezze maniche, con taschino laterale anteriore su cui è applicato il logo sociale;
  • sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo/responsabilità funzionale operativa del volontario;
  • pantaloni lunghi di stoffa leggera di colore blu con tasconi laterali;
  • scarpe nere basse, con calze lunghe di colore nero;
  • berretto di foggia tipo marina con falda di colore bianco con visiera, al quale è applicato sulla zona frontale il trofeo raffigurante il logo sociale;
  • giacca a vento di colore blu leggera impermeabile, per le condizioni meteo avverse, riportante sul lato sinistro, all’altezza del cuore, il logo sociale.

1.2 mezza stagione e inverno:

  • giacca di colore blu, con taschino laterale anteriore su cui è applicato illogo sociale;
  • pantaloni lunghi di colore grigio;
  • camicia di colore bianco;
  • cravatta di colore blu;
  • scarpe nere basse, con calze lunghe di colore nero;
  • berretto di foggia tipo marina con falda di colore bianco con visiera, al quale è applicato sulla zona frontale il trofeo raffigurante il logo sociale;
  • impermeabile tipo “tranche” di colore blu.

Alternativamente, in sostituzione dell’abito spezzato, è consentito:

  • abito normale completo di colore blu con taschino laterale anteriore su cui e applicato il logo sociale, oppure, abito completo grigio con taschino laterale anteriore su cui è applicato il logo sociale.

 

2) Operativa standard per i mezzi nautici, mezzi terrestri e servizio in sala radio :

2.1 estate:

  • maglietta tipo polo di colore bianco, oppure camicia bianca a maniche corte. E’ applicato sul davanti il logo sociale in corrispondenza della parte sinistra all’altezza del cuore. Sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo/ responsabilità funzionale operativa del volontario;

Non è consentito applicare sulla maglietta o camicia spille, distintivi o loghi di vario genere, salvo quelli consentiti espressamente;

  • pantaloni corti tipo bermuda di colore beige con tasconi laterali;
  • scarpe da barca o da tennis con suola antisdrucciolo, con calze bianche;
  • cappellino tipo baseball di colore beige, al quale è applicato sulla zona frontale il logo sociale;
  • K-way di colore rosso per le condizioni meteo avverse, riportante sul lato sinistro, all’altezza del cuore, il logo sociale. Sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo/ responsabilità funzionale operativa del volontario;

2.2 mezza stagione:

  • maglietta tipo polo di colore bianco, oppure camicia bianca a maniche corte. E’ applicato sul davanti il logo sociale in corrispondenza della parte sinistra all’altezza del cuore. Sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo/ responsabilità funzionale operativa del volontario;

Non è consentito applicare sulla maglietta spille, distintivi o loghi di vario genere, salvo quelli consentiti espressamente;

  • pantaloni lunghi di colore beige, con tasconi laterali;
  • giubbotto antivento di colore rosso, da indossare facoltativamente e quando la temperatura atmosferica dia la sensazione di freddo. Sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo / responsabilità funzionale operativa del volontario;

Sul davanti è applicato illogo sociale in corrispondenza della parte sinistra all’altezza del cuore.

  • scarpe da barca o da tennis con suola antisdrucciolo, con calze lunghe bianche;
  • cappellino tipo baseball di colore beige, al quale è applicato sulla fronte il logo sociale.

2.3 inverno:

  • pantaloni lunghi di colore beige, con tasconi laterali;
  • giubbotto antivento di colore rosso. Sul davanti è applicato il logo sociale in corrispondenza della parte sinistra all’altezza del cuore. Sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo/ responsabilità funzionale operativa del volontario;
  • indumento pesante tipo felpa o maglione di colore bianco, da indossare sotto il giubbotto. Sul davanti è applicato il logo sociale in corrispondenza della parte sinistra all’altezza del cuore. Sulla spalla sinistra è applicata, ad arco convesso, la dicitura identificativa del ruolo/ responsabilità funzionale operativa del volontario;
  • scarpe antinfortunistiche o anfibie oppure, solo per mezzi nautici, stivaletto imbottito. Calze lunghe;
  • cappellino tipo baseball di colore beige, al quale è applicato sulla fronte il logo sociale.

È sempre tassativamente vietato indossare durante il servizio di volontariato di protezione civile uniformi militari o assimilabili ovvero aventi foggia e colore tali da ingenerare, comunque, confusione in merito all’appartenenza del volontario a istituzioni militari, anche da parte del personale volontario militare, in servizio o in congedo.

È, altresì, vietato indossare la tenuta di servizio – o parte di essa – al di fuori dello svolgimento di servizi autorizzati. E’ obbligatorio indossare sui mezzi nautici in navigazione il giubbotto di salvataggio. È tassativamente vietato esporre il triangolo di Protezione Civile o il logo sociale per servizi non rientranti nell’attività di supporto alle Istituzioni di cui all’art. 1.

  1. b) I mezzi nautici operativi, acquisiti ai sensi dell’art. 22, sono contraddistinti dalla scritta “Società Nazionale di Salvamento – Guardia Costiera Ausiliaria” con lettere retroriflettenti applicate sulle fiancate del mezzo, secondo i seguenti criteri standard:

– l’altezza delle lettere che deve essere uguale per tutta la dicitura è proporzionale alle dimensione della fiancata del mezzo operativo;

– colore di evidente contrasto alla livrea del mezzo nautico, che in linea di principio, non deve essere rosso su campo bianco.

I mezzi nautici eventualmente assegnati in comodato d’uso sono contraddistinti apponendo sulle fiancate appositi tendaletti riportanti la scritta dianzi illustrata aventi le caratteristiche citate.

  1. c) I mezzi terrestri operativi, acquisiti ai sensi dell’art. 22, sono contraddistinti dalla scritta “Società Nazionale di Salvamento – Guardia Costiera Ausiliaria” con lettere retroriflettenti applicate sulle fiancate del mezzo, secondo i seguenti criteri standard:

– l’altezza delle lettere che deve essere uguale per tutta la dicitura è proporzionale alla dimensione della fiancata del mezzo operativo;

– colore uguale alle lettere applicate sui mezzi nautici.

  1. d) I mezzi operativi nautici e terrestri, oltre alle scritte precedentemente descritte, devono portare sulle fiancate sia il logo della Società Nazionale di Salvamento – Genova, sia il logo della Guardia Costiera Ausiliaria.

Tutti i mezzi nautici e terrestri devono essere tenuti in perfetta efficienza con controlli e manutenzioni periodiche allo scafo, alla carrozzerie e telaio, all’apparato propulsivo ed alle relative dotazioni. I mezzi nautici medesimi sono equipaggiati con tutte le attrezzature e dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in relazione alla navigazione effettuata, nonché da cassetta di pronto soccorso adeguata.

Tutti i mezzi nautici devono essere condotti e impiegati, entro i limiti delle rispettive abilitazioni alla navigazione, da volontari in numero minimo e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16.

 

Art. 16

Composizione degli equipaggi

L’equipaggio di un mezzo nautico impiegato nelle attività di supporto alle Istituzioni di cui all’art. 1, è composto almeno da:

  1. a) un volontario conduttore munito di patente nautica, nei casi previsti dalla vigente disciplina della nautica da diporto.
  2. b) da un volontario munito di brevetto di Bagnino di Salvataggio;

Inoltre, tutti i componenti dell’equipaggio devono essere abilitati al BLS e muniti di Certificato per radiotelefonista di bordo.

 

Art. 17

Doveri del Volontario

Con l’ammissione al Servizio di volontariato di Protezione Civile, il volontario della Guardia Costiera Ausiliaria assume l’impegno di:

  • improntare la sua opera alla massima serietà, prudenza ed osservanza di tutte le norme di statuto, di Regolamento, nonché di comportamento degno della missione;
  • attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute da parte delle Autorità responsabili della cura dei pubblici interessi involti nell’operazione in cui esplica la propria attività di supporto;
  • seguire gli insegnamenti ed i consigli durante la formazione, gli addestramenti e le esercitazioni;
  • aggiornare costantemente la propria preparazione, conoscere i mezzi a lui affidati, istruire i volontari da lui dipendenti e costituire per costoro un valido esempio;
  • evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfatizzazione del proprio operato;
  • assistere i naufraghi, i feriti ed i traumatizzati cui presta soccorso o assistenza, conservando verso i medesimi un riverente contegno ed adoperandosi ad alleviarne le sofferenze;
  • portare conforto ed assistenza ai familiari delle vittime, anche mediante manifestazioni concrete di solidarietà;
  • rifiutare ogni offerta di compensi o benefici di sorta per l’opera prestata;
  • tenersi a disposizione delle Autorità responsabili del coordinamento e direzione delle operazioni fino quando da queste ritenuto necessario.

 

Art. 18

Diritti del Volontario

Oltre a quelli previsti dalla Legge, il volontario della Guardia costiera ausiliaria ha i seguenti diritti:

  • partecipare a tutti i Corsi di addestramento;
  • conseguire tutte le Specialità e Specializzazioni previste;
  • indossare la tenuta di servizio, nei casi e con i limiti di cui al precedente art. 15;
  • partecipare alle riunioni, incontri, convegni ed altre manifestazioni a livello nazionale e locale;
  • partecipare attivamente a1 dibattiti relativi apportando la propna espenenza e professionalità.

 

Art. 19

Cessazione dal servizio

Il servizio di volontario di protezione civile della Guardia costiera ausiliaria cessa:

  • per volontarie dimissioni, formulate per iscritto;
  • in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7;
  • per condanna definitiva che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • coinvolgimento in azioni illecite inerenti all’attività di Protezione Civile;
  • per inosservanza dei doveri di cui all’articolo 17;
  • in caso di gravi e sostanziali danni materiali procurati per negligenza, impenzia o imprudenza ai beni, mezzi, attrezzature in dotazione al servizio di volontariato;
  • per cancellazione a causa del mancato versamento o rinnovo della quota sociale annuale, da

parte dell’Associazione di provenienza.

 

Art. 20

Delle ricompense

Le ricompense sociali, assegnate a coloro che si segnalano per salvataggi, servizi di Protezione civile e prestazioni inerenti agli scopi sociali, consistono, a seconda dei casi, in:

  • Conferimento del diploma di benemerenza;
  • Lettera di lode;
  • Menzione onorevole;

 

Art. 21

Delle sanzioni

Il volontario giudicato responsabile di infrazione ai regolamenti o alla disciplina del Servizio di volontariato è deferito dal Capo Centro operativo al Coordinatore regionale che, previa audizione dello stesso volontario, potrà applicare una delle seguenti sanzioni:

  • lettera di censura;
  • richiamo verbale;
  • richiamo scritto;

Per le infrazioni di particolare gravità, su proposta del Coordinatore regionale, un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio direttivo nazionale, delibera l’applicazione una delle seguenti sanzioni:

  • allontanamento temporaneo dal servizio;
  • perdita della condizione di volontario della Guardia costiera ausiliaria.

Contro tale delibera il volontario può appellarsi al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 22

Dei mezzi della Guardia costiera ausiliaria

I mezzi operativi, di telecomunicazione e di qualsiasi altro tipo necessari per lo svolgimento del Servizio di volontariato di Protezione civile della Guardia costiera ausiliaria provengono da:

  1. a) donazioni o altri atti di liberalità, e lasciti testamentari;
  2. b) cessione da parte di Enti Pubblici e Istituzioni;
  3. c) acquisto in proprietà;
  4. d) locazione o noleggio a tempo determinato o indeterminato;
  5. e) cessioni in comodato gratuito;
  6. f) disponibilità temporanea o periodica da parte di associazioni consociate o di singoli soci volontari.

 

INDICE

Art. 1- Organizzazione e finalità

Art. 2 – Rapporti con le Pubbliche istituzioni

Art. 3 – Rapporti con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Art. 4 – Rapporti con le Autorità marittime locali

Art. 5 – Aree funzionali d’impiego

Art. 6 – Organizzazioni associate alla Guardia costiera ausiliaria

Art. 7 – Ammissione al servizio

Art. 8- Formazione

Art. 9 – Gratuità della prestazione

Art. 10 – Struttura operativa

Art. 11 – Il coordinatore nazionale

Art. 12 – Il coordinatore regionale

Art. 13 – Il Capo Centro operativo locale

Art. 14 – Impiego operativo

Art. 15 – Dotazioni ed equipaggiamenti

Art. 16 – Composizione degli equipaggi

Art. 17- Doveri del Volontario

Art. 18 – Diritti del Volontario

Art. 19 – Cessazione dal servizio

Art. 20 – Delle ricompense

Art. 21 – Delle sanzioni

Art. 22 – Dei mezzi della Guardia costiera ausiliaria