Legge Regionale sul volontariato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

Capo I
Oggetto e finalità

Art. 1
Oggetto e obiettivi dell’intervento

1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18(Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l’istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.

2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l’adeguamento dell’articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l’accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l’omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.

Art. 2
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l’istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell’ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.

3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.

4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;

c) accedere all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.

5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell’articolo 117, comma sesto, della Costituzione Sito esterno.

Art. 3
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.

2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.

3. La Regione garantisce ampio risalto all’iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un’apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l’iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato

Art. 4

1.

Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37(Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26“) le parole

“e dei registri provinciali”

sono soppresse.

Art. 5

1.

L’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. É istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell’iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).”.

Art. 6

1.

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. Possono richiedere l’iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.”.

2.

Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“3. L’iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 2 è incompatibile con l’iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”).”.

Art. 7

1.

Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 dopo le parole

“dalla Giunta regionale”

sono inserite le seguenti

“, sentita la Commissione assembleare competente,”.

2.

Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all’accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione al registro.”.

3.

Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“4. L’elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all’Osservatorio nazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991 Sito esterno.”.

4.

Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all’articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l’individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.”.

Art. 8

1

L’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l’effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l’iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991 Sito esterno, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.”.

Art. 9

1.

Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“e nei registri provinciali”

sono soppresse.

Art. 10

1.

L’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell’ambito della propria attività istituzionale, favorisce l’acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all’accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell’Unione europea.”.

Art. 11

1.

Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“nei registri”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro”.

Art. 12

1.

Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“nei registri previsti”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro previsto”.

Art. 13

1.

Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“ai registri”

sono sostituite dalle seguenti:

“al registro”.

Art. 14

1.

L’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L’insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l’utilizzo in deroga.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Sito esterno (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell’art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 Sito esterno (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Sito esterno.”.

Art. 15

1.

Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“nei registri istituiti”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro istituito”.

Art. 16

1.

L’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 266 del 1991 Sito esterno in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.”.

Art. 17

1.

Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“d’intesa con la Provincia in cui avranno sede,”

sono soppresse.

2.

Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“territorio provinciale”

sono sostituite dalle seguenti:

“ambito territoriale provinciale”.

3.

Al comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“Le Province ed i Comuni”

sono sostituite dalle seguenti:

“Gli enti locali”.

4.

Al comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“nei registri”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro”.

Art. 18

1.

Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro regionale”.

2.

Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”

sono sostituite dalle seguenti:

“n. 2 del 2003”.

Art. 19

1.

Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole

“dai registri istituiti”

sono sostituite dalle seguenti:

“dal registro istituito”.

Art. 20

1.

L’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.”.

Art. 21

1.

Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999e sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.”.

Art. 22

1.

Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.”.

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale

Art. 23

1.

Alla rubrica del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10“Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”) la parola

“Registri”

è sostituita dalla seguente:

“Registro”.

Art. 24

1.

L’articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell’iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5. L’iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 Sito esterno e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest’ultima richiesti.
6. L’iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l’iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26“).”.

Art. 25

1.

Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata sul BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all’accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione al registro.”.

2.

Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all’articolo 10 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno.”.

3.

Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all’articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l’individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno, o nei registri di altre regioni.”.

Art. 26

1.

Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole

“nei registri regionale e provinciali”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro regionale”.

Art. 27

1.

Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole

“Le Province, gli Enti locali”

sono sotituite dalle seguenti:

“Gli enti locali e”.

Art. 28

1.

Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all’articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.”.

2.

Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole

“ai commi 1 e 2”

sono sotituite dalle seguenti:

“al comma 1”.

Art. 29

1.

L’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell’ambito della propria attività istituzionale, favorisce l’acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all’accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell’Unione europea.”.

Art. 30

1.

Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole

“nei registri”

sono sotituite dalle seguenti:

“nel registro”.

Art. 31

1.

Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole

“nei registri regionale e provinciali”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro regionale”.

2.

Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999e sentito l’Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.”.

Art. 32

1.

Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole sono sostituite dalle seguenti:

“nei registri”

sono sostituite dalle seguenti:

“nel registro”.

Art. 33

1.

L’articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l’effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.
2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell’articolo 6, comma 4.”.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 in materia di servizio civile regionale

Art. 34

1.

Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall’articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.”.

Art. 35

1.

Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole

sono sostituite dalle seguenti

“ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 Sito esterno (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 Sito esterno (Istituzione del servizio civile nazionale)”.

2.

Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole

“ai sensi della legge n. 230 del 1998 Sito esterno

sono sostituite dalle seguenti:

“nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell’obbligo costituzionale di leva”.

Art. 36

1.

Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all’istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell’ambito dell’autonomia scolastica, sentito l’Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni dellalegge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all’istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l’istruzione e formazione professionale (IeFP), nell’ambito dei progetti d’impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all’articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell’esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l’Ufficio scolastico regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell’ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all’istruzione e formazione;
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.”.

Art. 37

1.

La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);”.

Art. 38

1.

La lettera a) del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

a) lo svolgimento del servizio civile all’estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell’Elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni dell’Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l’ONU;”.

Art. 39

1.

Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

“2. A favore dei giovani di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 Sito esterno (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 Sito esterno), nel limite dei posti d’impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all’articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all’articolo 23 della presente legge. L’ammontare dell’assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all’articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno, l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l’assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.”.

2.

Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole

“di età compresa tra i 18 ed i 28 anni”

sono soppresse.

Art. 40

1.

Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole

sono sostituite dalle seguenti:

“dalla specifica normativa statale in materia”.

Art. 41

1.

Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’università).”.

Art. 42

1.

La lettera l) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

l) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;”.

Art. 43

1.

Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile.”

Art. 44

1.

Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

“2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.”.

2.

Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell’ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.”.

Capo V
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale

Art. 45

1.

L’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:

“Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell’associazionismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.”.

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 46
Norme transitorie e di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l’atto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.

3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.

4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Art. 47
Abrogazioni

1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 34 del 2002:

a) l’articolo 5;

b) il comma 2 dell’articolo 6;

c) il comma 2 dell’articolo 9.

Art. 48
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell’articolo 28, comma 2, e dell’articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.